IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  VISTA  la legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante norme per l'attuazione
del  Piano  energetico  nazionale  in  materia   di   uso   razionale
dell'energia,  di  risparmio  energetico  e  di  sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia;
  VISTO l'articolo 12 della stessa legge, che prevede la  concessione
di  contributi in conto capitale per la progettazione e realizzazione
di impianti con caratteristiche innovative per  aspetti  tecnici  e/o
gestionali e/o organizzativi;
  VISTO  l'articolo 18 della stessa legge che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  fissi  con  proprio
decreto  le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, le
prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio  e  di  corretta
manutenzione   degli  impianti  incentivati,  nonche'  i  criteri  di
valutazione delle domande di finanziamento;
  VISTO il proprio decreto 17 luglio 1991 con cui sono state  fissate
le  predette modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di
cui all'articolo 12 della legge n. 10 del 1991;
  VISTI i propri decreti del 24 gennaio 1992 e del  15  aprile  1992,
con  i  quali  sono  stati prorogati i termini di presentazione delle
domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12  per
l'anno 1992;
  RITENUTA   l'opportunita'   di   fissare  nuove  modalita'  per  la
concessione e l'erogazione  dei  contributi  di  cui  alla  normativa
sopracitata per gli anni 1992 e seguenti;
                              DECRETA:
                               Art. 1
   (Ammissibilita' delle iniziative e cumulabilita' dei benefici)
1.  Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 12 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, le iniziative intraprese successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge stessa.
2. I limiti di ammissibilita' di cui al comma 1 non si applicano alle
iniziative  per  le  quali sia stato richiesto il contributo ai sensi
dell'articolo 11 della legge 308/82 e successive modificazioni, e del
decreto  -  legge  31  agosto   1987,   n.   364,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 29 ottobre 1987, n. 445 qualora le rela-
tive domande non siano state oggetto  di  apposito  provvedimento  di
accoglimento o di rigetto.
3.  Si  applicano  i  limiti  di  cumulo  dei contributi del presente
decreto con quelli previsti da altre leggi, quali determinati con  la
delibera  del  CIPE  del  26  novembre 1991 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1992 e nel rispetto dei vincoli  della
vigente normativa Comunitaria.